Sulla G.U. n. 156 del 9 novembre 2021 è stata pubblicata la Legge 9 novembre 2021, n. 156, che converte definitivamente il Dl. n. 121/2021, recante disposizioni urgenti in materia di Investimenti e Sicurezza delle Infrastrutture, dei Trasporti e della Circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostradali (vedi Entilocalinews n. 37 del 27 settembre 2021).
Il Decreto convertito in Legge n. 156/2021, per quanto riguarda il Trasporto pubblico locale, prevede per le Regioni la possibilità di utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per i servizi aggiuntivi anche per potenziare i controlli sui mezzi. Importanti anche le novità volte alla riduzione del gap Nord-Sud, come le disposizioni sulla progettazione territoriale che consentiranno a 4.600 Comuni italiani (tutti quelli sotto i 30.000 abitanti nel Sud e nelle Aree interne) di dotarsi di un “Parco Progetti” adeguato alle tante opportunità che ai Comuni stessi vengono offerte in questi anni, con il “Pnrr”, con il “Fsc”, con i fondi strutturali.
Tra le principali novità introdotte dalla Legge di conversione vi sono:
- semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità;
- disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
- individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali al servizio delle stazioni per l’alta velocità;
- disposizioni in materia di servizio di Trasporto pubblico non di linea a mezzo di natanti;
- istituzione della Giornata nazionale “Per non dimenticare” per promuovere la sicurezza dei mezzi di trasporto in termini di tutela dell’incolumità delle persone;
- disposizioni in materia di Protezione civile nelle isole minori.
Di seguito un quadro delle principali novità di interesse per gli Enti Locali e le Società pubbliche, così come modificato alla luce della Legge di conversione.
Art. 1, comma 6-bis – “Fondo per le reti ciclabili urbane”
Il comma 6-bis dell’art. 1, introdotto in sede di conversione, amplia gli Interventi per i quali è possibile utilizzare il “Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane” da parte di Comuni ed Unioni di Comuni.
In particolare, viene stabilito che possa essere coperto il 50% del costo complessivo degli Interventi posti in essere da Comuni e Unioni di Comuni relativi a:
- a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprese l’istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica;
- b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi;
- c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all’art. 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del “Codice della Strada”.
Art. 5 – Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei Lavori pubblici
L’art. 5 istituisce, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims), una Struttura di missione denominata “Centro per l’Innovazione e la Sostenibilità in materia di Infrastrutture e Mobilità” (Cismi).
Questa è finalizzata a garantire la realizzazione degli Interventi di titolarità del Dicastero in questione, finanziati in tutto o in parte con le risorse del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” o del “Piano complementare”.
Art. 10 – Procedure di attuazione del “Pnrr” e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni
I commi da 1 a 6 dell’art. 10 in commento definiscono alcune procedure per l’attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Nello specifico, il comma 1 novella l’art. 1, comma 1039, della Legge n. 178/2020, intervenendo sulle modalità operative per l’erogazione delle risorse finanziarie del Fondo di bilancio finanziato con il “Next Generation UE”, disponendo che tali risorse vengano attribuite alle Amministrazioni o Organismi titolari e/o attuatori dei Progetti, in relazione al fabbisogno finanziario di ciascuno di essi, sulla base delle procedure definite con il Decreto di cui al comma 1042 della medesima Legge n. 178/2020.
In precedenza, la norma disponeva che le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi in questione fossero trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna Amministrazione o ad ogni Organismo titolare dei progetti (ma non anche ai soggetti “attuatori”), mediante giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito.
Il comma 2 prevede che il Dm. Mef con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella Decisione di esecuzione del Consiglio Ue–Ecofin recante “Approvazione della Valutazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ dell’Italia”, venga aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del “Pnrr” adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione, e che le risorse del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione” necessarie all’attuazione del “Piano” siano assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.
Il comma 3 individua la base giuridica dell’attivazione, da parte delle Amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli Interventi previsti dal “Pnrr”, anche ai fini dell’assunzione dei relativi impegni di spesa, stabilendo che essa è costituita dalla notifica della Decisione di Esecuzione del Consiglio UE–Ecofin appena sopra citato e dal conseguente Dm. Mef.
Il comma 4 autorizza – ove non diversamente previsto nel “Pnrr” – le P.A. e i soggetti responsabili dell’attuazione ad avvalersi delle “opzioni di costo semplificate” previste dagli artt. 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese. In sede di conversione è stato previsto che tale modalità semplificata sia estesa, ove possibile, alla rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dei Piani di sviluppo e coesione.
Il comma 5 dispone che le Amministrazioni responsabili, in sede di definizione dei provvedimenti recanti le procedure di attuazione degli interventi del “Pnrr”, sono tenute a stabilire criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto ai criteri ordinari previsti dalla disciplina di settore ed idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli Obiettivi iniziali, intermedi e finali, e dei Cronoprogrammi previsti dal “Piano”, nonché i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal Regolamento Ue 241/2021, anche sulla base di apposite Linee-guida che saranno approvate mediante Dm. Mef.
Il comma 6 prevede che, nel caso in cui si renda necessario il recupero di somme nei confronti di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali, trovano applicazione le procedure di cui al comma 7-bis, dell’art. 1, del Dl. 6 maggio 2021, n. 59.
Di tutt’altro tenore invece il comma 7, che rivede il comma 3-bis all’interno dell’art. 3-bis del “Cad”, abrogato dall’art. 66-bis del Dl. n. 77/2021. Il comma in questione, introdotto dall’art. 24 del Dl. n. 76/2020, aveva disposto l’obbligo per l’Ente, a decorrere dal 28 febbraio 2021, dell’uso esclusivo di “Spid” e “Cie” per l’identificazione dei cittadini ai propri servizi on line. La sua abrogazione aveva generato non poco disorientamento tra gli addetti ai lavori, che non avevano capito quale fosse la ratio del Legislatore. L’attuale versione dispone che, “fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), utilizzano esclusivamente le identità digitali ‘Spid’ e la Carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), utilizzano esclusivamente le identità digitali ‘Spid’, la Carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle Imprese e dei Professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) e c), utilizzano esclusivamente le identità digitali ‘Spid’, la Carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line”.
Va sottolineato che l’obbligo di utilizzo di “Spid” e “Cie” (ma anche di “Cns”) per l’identificazione presso i Portali istituzionali è riservato solo ai cittadini, escludendo al momento Professionisti e Imprese, la cui data di decorrenza dovrà essere stabilita con Decreto attuativo.
Pertanto, atteso il divieto di utilizzo di credenziali login e password rilasciate dall’Ente dal 30 settembre 2021 come disposto dall’art. 24, comma 4, Dl. n. 76/2020, e ricordato dal Ministero dell’Innovazione con Circolare 7 settembre 2021, l’autenticazione mediante credenziali rilasciate ad Imprese e Professionisti “non andrà in pensione”.
Il rinvio è dovuto anche alla non completa realizzazione dell’ecosistema “Spid”, che deve ancora integrare i gestori degli attributi qualificati, indispensabili a certificare poteri di rappresentanza e l’appartenenza ad un Ordine professionale, nonché la piena diffusione dell’identità professionale già disponibile dal 2019 presso alcuni gestori di identità.
Il comma 7-bis, introdotto in sede di conversione, inserisce nel Dl. n. 77/2021 (cd. “Semplificazioni”) un nuovo articolo, secondo il quale le procedure autorizzatorie semplificate e speciali previste dal medesimo Decreto (artt. 44 e 48) per la realizzazione di talune opere pubbliche ferroviarie di particolare complessità rientranti nell’attuazione del “Pnrr”, possono applicarsi anche alla progettazione degli Interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione delle Infrastrutture lineari energetiche strettamente connesse e funzionali all’infrastruttura ferroviaria stessa.
Inoltre, i commi 7-ter e 7-quater apportano modifiche alle disposizioni relative alla regolazione progettuale delle Infrastrutture ferroviarie e alle gallerie ferroviarie.
I commi da 7-quinquies a 7-septies dispongono che fino al 31 dicembre 2026 le P.A. possano avvalersi direttamente di Cassa DD.PP. Spa e di sue Società direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie.
Le medesime Amministrazioni possono avvalersi anche, limitatamente agli strumenti e agli Interventi in favore delle piccole e medie Imprese, di Mediocredito Centrale Spa. Inoltre, si autorizza il Mise a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a Euro 2 miliardi, secondo la disciplina dei relativi Regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital.
Art. 12 – Disposizioni urgenti in materia di Progettazione territoriale e Investimenti
Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni meridionali e delle Isole e di quelli ricompresi nella mappatura delle Aree interne del Paese, in vista dell’avvio del “Ciclo di programmazione 2021/2027” dei Fondi strutturali e del “Fondo Sviluppo e Coesione” e della partecipazione ai bandi attuativi del “Pnrr”, l’art. 12 prevede l’istituzione – presso il Mef – del “Fondo concorsi progettazione e idee per la Coesione territoriale”.
Al Fondo, che conterà su una dotazione di Euro 16.151.518 per il 2021 e Euro 145.363.657 per l’anno successivo, potranno accedere:
– tutti i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province, ricompresi nelle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
– i Comuni ricompresi nella mappatura Aree interne del Paese in base alla quale è stata attivata la “Strategia nazionale per le aree interne”.
Le risorse saranno ripartite, entro il 30 novembre 2021, sulla base delle classi demografiche, nei limiti massimi di quanto specificato nella Tabella “A” riportata qui di seguito.
Classi demografiche | Importo complessivo da ripartire tra gli Enti beneficiari |
Fino a 1.000 abitanti | Euro 21.431.924,65 |
Tra 1.001 e 5.000 abitanti | Euro 47.598.642,81 |
Tra 5.001 e 10.000 abitanti | Euro 27.019.124,25 |
Tra 10.001 e 20.000 abitanti | Euro 23.952.225,54 |
Tra 20.001 e 30.000 abitanti | Euro .631.582,75 |
Province | Euro 19.000.000 |
Città metropolitane | Euro 7.000.000 |
Premialità comma 3 | Euro 5.881.675 |
Tot. | Euro 161.515.175 |
Il riparto sarà stabilito da un Dpcm. e i fondi dovranno essere impegnati dagli Enti beneficiari mediante la messa a bando, entro 6 mesi dalla pubblicazione in G.U. del Decreto stesso, anche per il tramite di Società “in house”, di premi per l’acquisizione di proposte progettuali.
La finalità del “Fondo”, come specificato nella Relazione illustrativa, è di animare e potenziare la progettualità locale, in vista dell’ingente mole di risorse finanziarie messe a disposizione grazie al “Pnrr”, al “Fondo Sviluppo e coesione” e ai Fondi strutturali del “Ciclo di programmazione 2021-2027”, tutte finalizzate in gran parte al recupero del divario infrastrutturale e socioeconomico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle Aree interne.
Il concorso di progettazione e di idee persegue essenzialmente 2 obiettivi:
– sopperire, nell’immediato, al deficit di progettualità locale prevalentemente imputabile alla carenza di personale tecnico presso gli Enti Locali medio piccoli, frutto dei vincoli assunzionali cui gli stessi sono stati a lungo assoggettati;
– coinvolgere Professionisti singoli e associati nell’individuazione di idee e progetti in modo da moltiplicare le energie e rendere diffuso e partecipato il processo di ripresa e resilienza, anche alla luce del Principio di solidarietà orizzontale.
Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene attraverso il Sistema di cui al Dlgs. n. 229/2011. Ogni Proposta progettuale acquisita dall’Ente beneficiario che si traduce in impegno di spesa ai sensi del comma 3 è identificata dal Cup di cui all’art. 11 della Legge n. 3/2003.
L’alimentazione del Sistema di monitoraggio è assicurata dall’Ente beneficiario titolare del Cup.
Nella valutazione delle Proposte progettuali di cui al comma 3, gli Enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o complementari rispetto agli Obiettivi posti dall’art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza”, nonché con gli Obiettivi della programmazione del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027”, come definiti da apposite Linee-guida che saranno adottate entro il 30 ottobre 2021 dall’Autorità politica delegata per il Sud e la Coesione territoriale, di concerto con il Mims.
Le Proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti Obiettivi: la Transizione verde dell’Economia locale, la Trasformazione digitale dei servizi, la Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la Coesione economica, l’Occupazione, la Produttività, la Competitività, lo Sviluppo turistico del territorio, la Ricerca, l’Innovazione sociale, la cura della Salute e la Resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l’Infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai Giovani. Le proposte devono altresì privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a Interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all’avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall’art. 140 del “Codice dei contratti” e dall’art. 55 del Dlgs. n. 117/2017. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso è quello del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Le Proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprietà dagli Enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli Enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre Amministrazioni nazionali o comunitarie.
L’Agenzia per la Coesione territoriale, in collaborazione con l’Anac, renderà disponibile, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, un bando-tipo da utilizzare per i concorsi di cui all’art. 12 in commento.
In sede di conversione è stata aggiunto il comma 8-bis, che prevedere che laddove gli Enti beneficiari, con popolazione fino a 5.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1 possono essere in via alternativa impegnate a mezzo dell’affidamento di incarichi tesi alla redazione di studi di fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all’art. 1 del Dl. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, purché coerenti con gli obiettivi di cui al comma 6 del presente articolo.
Il nuovo comma 12-bis prevede inoltre che l’adeguata rappresentanza delle Amministrazioni territoriali all’interno del Comitato direttivo dell’Agenzia per la Coesione territoriale sia assicurata attraverso la designazione di 4 componenti da parte della Conferenza unificata, 2 in rappresentanza delle Regioni e 2 in rappresentanza delle Autonomie locali.
Infine, il comma 12-ter apporta alcune puntuali modifiche all’art. 32 del Dl. n. 90/2014, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del “Pnrr” e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonché di favorire una riduzione degli oneri per le Imprese coinvolte.
Art. 13 – Misure di agevolazione per i Comuni
Il comma 1 dell’art. 13 estende ai Comuni delle Isole minori del Centro-Nord Italia (Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene), i benefici dei finanziamenti concessi tramite l’istituto denominato “Resto al Sud”, volto a promuovere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nei territori (prima dell’ampliamento disposto dall’art. 13 in commento) ricadenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle Aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).
Il comma 2 dispone, per l’anno in corso, lo slittamento dal 15 settembre al 15 ottobre 2021, del termine entro il quale i Comuni beneficiari dei contributi previsti dall’art. 1, comma 29, della “Legge di bilancio 2020” per Investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di Efficientamento energetico e Sviluppo territoriale sostenibile, sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori. Conseguentemente, viene anche prorogato dal 31 ottobre al 15 novembre, il termine entro il quale il Viminale provvede, con proprio Decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.
Art. 14 – Cabina di regia Edilizia scolastica
L’art. 14 integra con un rappresentante dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei Progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad Asili nido e Scuole dell’infanzia, istituita dall’art. 1, comma 61, della “Legge di bilancio 2020”.
Art. 15 – Disposizioni urgenti in materia di Perequazione infrastrutturale
L’art. 15 introduce alcune semplificazioni relative alla disciplina sulla Perequazione infrastrutturale di cui all’art. 22 della Legge n. 42/2009. Sulla materia era intervenuta anche la “Legge di bilancio 2021” che, con l’art. 1, comma 815, aveva previsto che la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali venisse effettuata entro il 30 giugno 2021.
La norma in commento dispone che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti, provvedano alla ricognizione delle Infrastrutture di cui sopra non di competenza statale. I dati raccolti dagli Enti Locali e dagli altri soggetti pubblici e privati dovranno essere trasmessi alle Regioni e alle Province autonome entro il 30 novembre 2021, che la trasmettono, unitamente a quella di propria competenza, nei successivi 5 giorni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Alla luce di quanto emergerà da questa ricognizione, con Dpcm. da adottarsi entro il 31 marzo 2022, saranno stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun territorio, con particolare attenzione alle aree che risentono di maggiori criticità nei collegamenti infrastrutturali con le Reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio, all’estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare e delle zone di montagna e delle Aree interne, nonché dei territori del Mezzogiorno, alla densità della popolazione e delle unità produttive.
Per il finanziamento degli Interventi in questione è istituito, nello Stato di previsione del Mef, il “Fondo perequativo infrastrutturale per il finanziamento delle infrastrutture necessarie ad assorbire il divario infrastrutturale”, con una dotazione complessiva pari a 4,6 miliardi per gli anni dal 2022 al 2033, di cui Euro 100 milioni per l’anno 2022, Euro 300 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, Euro 500 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.
Ciascun Ministero competente individua gli Interventi da realizzare (che non siano già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari), l’importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’Intervento, il Cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell’opera da finanziare.
Gli Interventi devono essere corredati, ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, della Legge n. 3/2003, del “Codice unico di progetto”.
Il monitoraggio della realizzazione degli Interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il Sistema di cui al Dlgs. n. 229/2011, classificando gli interventi sotto la voce “Interventi per il recupero del divario infrastrutturale Legge di bilancio 2021”.